Statuto
Art. 1: Denominazione
E’ denominata “A.GI.MUS.” l’Associazione Giovanile Musicale. Tale associazione è un ente non commerciale che rappresenta tutti gli associati che aderendo, sono vincolati alla piena osservanza del presente statuto.
Art. 2 : Sede
L’Associazione ha sede legale in Roma Via dei Greci n. 18
Art. 3: Oggetto e scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue l’obiettivo di diffondere ed accrescere fra i giovani l’amore per la musica e di prendere iniziative per l’istruzione musicale. La sua attività nata sotto il patronato del Ministero della Pubblica Istruzione si rivolge principalmente agli studenti ed a persone della terza età.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’A.GI.MUS., provvede tramite le proprie strutture o in collaborazione con altre associazioni culturali e didattiche all’organizzazione di manifestazioni musicali, di corsi culturali, di conferenze, di concorsi ed alla costituzione di complessi strumentali, bandistici e corali.
L’Associazione Giovanile Musicale può prendere anche iniziative culturali nel campo teatrale ed in quello cinematografico (video tape, materiale audiovisivo, incisioni discografiche e similari), svolgere attività nel campo editoriale ai fini dell’educazione musicale dei giovani e delle persone della terza età.
La stessa Associazione ha l’obiettivo, inoltre, di promuovere la formazione, l’orientamento e l’aggiornamento del personale docente, tecnico e scolastico per i soci e per quanti, non soci, che condividano gli scopi dell’Associazione stessa.
Inoltre in relazione al suo scopo si impegna:
-
a promuovere la formazione e l’elevazione culturale degli associati;
- a rappresentare gli interessi complessivi dei soci che in essa si riconoscono;
- ad assistere e coordinare le Sezioni Locali nell’attività di programmazione e di formazione secondo i rispettivi ambiti di competenza;
- ad operare per il miglioramento qualitativo degli associati in modo da favorirne l’efficienza e lo sviluppo;
- a verificare e garantire che le Sezioni Locali, nello svolgimento della loro attività associativa, siano conformi ai principi contenuti nel presente statuto.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Art. 4 : Soci
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
* Soci Benemeriti:
coloro che effettuano o hanno effettuato all’associazione un lascito, o una consistente donazione, oppure una oblazione non inferiore a € 3.000,00 (tremila), contribuendo così allo sviluppo dell’associazione e che siano presentati dal Presidente o, almeno, da due componenti del Comitato Direttivo.
* Soci Onorari:
sono nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente e scelti fra le personalità dell’arte, della cultura, delle finanze, dell’economia e della politica. Essi devono essere nominati a maggioranza assoluta dall’Assemblea.
* Soci Operativi:
sono i Presidenti delle diverse sezioni locali, scelti fra i soci ordinari della Sezione Locale, i quali hanno la rappresentanza di tutti gli iscritti presso di loro. La qualifica di Socio Operativo si ottiene dopo la ratifica della nomina - effettuata in loco dalla Sezione Locale - a Presidente della Sezione stessa, fatta dal Comitato Direttivo Nazionale e dopo la conseguente iscrizione sul libro nazionale dei Soci.
* Soci Ordinari:
in considerazione che l’A.Gi.Mus. è una struttura a carattere nazionale, si diventa Soci Ordinari presentando domanda di adesione alla Sede Nazionale che può, o meno, accettare la richiesta. Possono proporre richiesta di adesione coloro che, presentati da almeno tre soci tra i quali un socio Operativo, possiedano i requisiti morali idonei a far parte dell’Associazione. A tal fine il proponente presenta richiesta di adesione alla Sezione locale indicando data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente. La Sezione locale provvederà, senza indugio, a trasmettere le relative richieste di adesione alla Sede Nazionale che le sottoporrà al Comitato Direttivo. Solo dopo il riconoscimento dei requisiti richiesti, il Comitato Direttivo Nazionale delibererà, motivatamente, circa l’ammissione o meno, dell’aspirante socio. Attraverso l’ammissione, unitamente alla successiva trascrizione sul libro Soci Nazionale, si acquista la qualifica di Socio Ordinario, che attribuisce il diritto al voto nell’Assemblea Nazionale.” Sempre annualmente vengono stabilite le agevolazioni a livello economico per studenti, anziani e soci disagiati che amano la musica e condividono i fini dell’Associazione. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Deve essere in ogni caso garantito il diritto di voto agli associati maggiori di età approvati, ratificati e trascritti sul libro soci Nazionale, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi. Il socio che non versa la quota associativa annuale è automaticamente escluso dall’Associazione.
Art. 5: Norme di comportamento
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione; tale recesso ha efficacia dall’inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceva la notifica della volontà del recesso. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con deliberazione del Comitato Direttivo. L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, quest’ultimo può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art. 6: Trasmissibilità della qualità di socio
La qualità di socio, la quota ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, come per legge.
Art. 7: Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
* Il Presidente;
* Il Presidente Onorario;
* Il Vice Presidente;
* Il Segretario Generale;
* Il Direttore Artistico;
* Il Comitato Direttivo;
* L’Assemblea Generale dei Soci;
* Il Comitato Artistico;
* Il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8 : Il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente Onorario
Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall’Assemblea Generale dei soci ogni triennio. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Allo stesso compete sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea a dal Comitato Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il comitato direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Comitato Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, fissa i giorni delle adunanze ordinarie e straordinarie del Comitato Direttivo, determina gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, dirige i lavori e le discussioni. Infine il Presidente verifica la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Comitato Direttivo e poi all’Assemblea corredandoli di idonee relazioni, compie gli atti conservativi riguardanti il patrimonio e le rendite dell’Associazione e delibera intorno all’erogazione di spese impreviste. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. E’ prevista inoltre la possibilità di nominare un Presidente Onorario, scelto fra persone che si siano distinte nella vita per la loro preparazione e competenza in campo musicale, culturale ed artistico. Al Presidente ed al Vice Presidente non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio.
Art. 9: Il Comitato Direttivo
L’Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo composto da:
- Presidente e Vice Presidente dell’Associazione;
- Segretario Generale;
- Direttore Artistico dell’Associazione;
- Tre membri, eletti dall’Assemblea Generale dei soci ogni triennio in concomitanza della nomina del Presidente e del Vice Presidente.
In caso di dimissioni, rinuncia alla carica o decesso di uno o più membri elettivi del Comitato Direttivo, sempre che non siano venuti meno più della metà dei membri elettivi, lo stesso Comitato reintegrerà la propria composizione per cooptazione. I membri del Comitato Direttivo così nominati restano in carica fino alla convocazione dell’Assemblea, che ha la facoltà di ratificare la loro nomina. I nuovi componenti il Comitato Direttivo nominati per cooptazione, il cui incarico sia stato ratificato dall’Assemblea, cessano dalla loro carica allo scadere della durata degli altri membri. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo, l’intero Comitato s’intenderà decaduto e rimarrà in carica solo per l’amministrazione ordinaria, in tal caso dovrà essere richiesta l’immediata convocazione dell’assemblea per provvedere ad una nuova elezione generale. Il Comitato Direttivo si riunisce normalmente ogni 4 mesi ed almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente, fatta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 8 giorni prima mediante affissione pubblica presso la sede nazionale in Roma. Il comitato direttivo può essere convocato dal Presidente dell’Associazione, su richiesta di almeno due membri del Comitato Direttivo. Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione il Comitato si riunisce e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Qualora nelle votazioni si verifichi una parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio. Per le riunioni del Comitato Direttivo non sono ammesse deleghe. Dopo tre assenze non giustificate il membro del comitato decadrà d’ufficio. Tale regola vale anche per il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Artistico ed il Segretario Generale.
Al Comitato Direttivo sono attribuite anche le funzioni di Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e pertanto ad esso spetta:
- deliberare sul bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo di ogni anno finanziario che si intende fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- deliberare in merito ad acquisti, regolarmente documentati, alienazioni e contratti di qualsiasi natura, sull’accettazione di lasciti e donazioni, sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, sulle maggiori spese, sullo storno dei fondi da una categoria all’altra del bilancio, ed in genere su qualunque atto di amministrazione straordinaria concernente il patrimonio e le rendite dell’Associazione;
- deliberare in merito ad iniziative artistiche che comportino un notevole impegno finanziario;
- ratificare le deliberazioni adottate eventualmente in via d’urgenza dal Presidente, circa gli affari di cui ai precedenti punti;
- promuovere e prendere iniziative per lo sviluppo dell’A.GI.MUS.
Ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio.
Art. 10: L’Assemblea
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, nessuno può cumulare più di tre voti compresi il proprio. La convocazione viene effettuata, mediante affissione delle date e degli orari nella Sede Nazionale almeno 15 giorni prima e, su specifico invito del Presidente Nazionale, nelle Sedi locali almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ( entro il 30/4 ) e del bilancio preventivo ( entro il 31/10 ). Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, e, su indicazione del Presidente, il Presidente Onorario ai sensi del precedente art.8;
- eleggere i membri del Comitato Direttivo e del Comitato Artistico;
- deliberare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e valutare le proposte di sviluppo della stessa;
- eleggere il Segretario Generale ed i Revisori dei Conti;
- valutare ogni proposta al suo esame dal Comitato Direttivo;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività sociale.
Tutti i membri elettivi vanno scelti fra i soci dell’Associazione, salvo il Presidente Onorario che può essere scelto fra le persone che si siano particolarmente distinte nella vita per la loro preparazione e competenza in campo musicale, culturale ed artistico. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Le deliberazioni sono adottate in prima ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei voti espressi. Per l’approvazione dei bilanci consuntivi e Preventivi e per le delibere aventi ad oggetto l’azione di responsabilità verso i componenti il Comitato Direttivo, non hanno diritto al voto i componenti dello stesso Comitato ed i Revisori dei Conti. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Comitato Direttivo o da un quarto dei soci aventi diritto al voto. Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria:
- deliberare le eventuali modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea Straordinaria in prima convocazione si riunisce e delibera con le maggioranze peviste dall’art. 21 del codice civile. Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione che nomina un segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario della seduta. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
Art. 11: Segretario generale
Il Segretario Generale soprintende al funzionamento amministrativo e contabile dell’Associazione. Provvede all’attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in genere coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’associazione. L’attività di consulenza fiscale può essere affidata ad un professionista esperto in materia fiscale-tributaria scelto fra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti.
Il Segretario Generale è tenuto altresì a compilare annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo anche con l’ausilio di consulenti esterni, nonché a predisporre un inventario dei beni mobili ed immobili dell’Associazione. Per l’attività svolta al Segretario Generale non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per l’operato svolto.
Art. 12: Il Direttore Artistico
Per lo studio di iniziative di carattere musicale generale e per la consulenza di tale materia può essere nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente un Direttore Artistico. Egli tenendo sempre presente lo scopo e gli obiettivi dell’Associazione sottopone le iniziative da prendere in materia artistica ed in genere è il responsabile della conduzione artistica. Rimane in carica un triennio e può essere rieletto.
Art. 13: Comitato Artistico
E’ composto da tre membri e supporta il Direttore Artistico in materia artistica.
Il Comitato ogni anno redige entro il 20 Ottobre il preventivo artistico ed entro il 31 Marzo il Consuntivo Artistico, da presentare all’assemblea per l’approvazione.
Art. 14: Collegio dei Revisori dei Conti
Laddove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge o per volontà assembleare, è previsto un collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno uno tra effettivi ed uno tra i supplenti scelto fra gli iscritti all’albo dei revisori contabili. I revisori durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di:
1. esaminare e controllare la regolarità dei libri sociali e delle scritture contabili;
2. riferire all’assemblea sui risultati del preventivo e del consuntivo annuale;
Ai revisori oltre alla corresponsione degli emolumenti stabiliti dall’Assemblea, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico loro affidato.
Art. 15: Bilancio Preventivo e Consuntivo
L’Associazione annualmente redige il bilancio. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 aprile di ogni anno, il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 15 ottobre di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 16: Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché il libro soci.
Art. 17: Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18: Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio della associazione è costituito da:
* beni mobili ed immobili;
* contributi pubblici e privati;
* donazioni e lasciti
* ogni altro tipo di entrate
Art. 19: Sezioni locali
All’Associazione possono aderire Sezioni Locali mediante richiesta di adesione (prevista dal regolamento dell’Associazione) da inoltrare al Comitato Direttivo Nazionale dell’A.GI.MUS. Via dei Greci n. 18 – 00187 Roma. Alla gestione artistico amministrativa di tali sezioni provvede il Comitato Esecutivo locale, presieduto da un Presidente, composto da tre a sette persone musicalmente e culturalmente qualificate, e nell’ambito delle proprie finalità, da un rappresentante degli studenti. Possono farne parte il Direttore del Conservatorio di Musica della Città o dell’Istituto equiparato (dove tali istituti sono presenti), il Provveditore agli Studi ed il Sindaco della città. Relativamente alle modalità di deliberazione del Comitato Esecutivo locale valgono le maggioranze previste dal codice civile. Ciascun Comitato locale nell’ambito del proprio territorio stabilisce le iniziative che ritiene opportune, informandone, con un piano finanziario che verrà preso in esame dal Comitato Direttivo Nazionale in relazione alla disponibilità del bilancio generale, per l’approvazione. Le Sezioni Locali hanno completa autonomia amministrativa e funzionano con un proprio bilancio, che dovranno inviare, insieme alla documentazione necessaria per la redazione, alla sede Nazionale nei tempi di volta in volta stabiliti dal Direttivo Nazionale e dal Regolamento. Le entrate delle Sezioni sono costituite dalle quote degli iscritti, da contributi ordinari e straordinari di enti e privati aderenti, nonché da contributi derivanti da manifestazioni ed iniziative musicali. Solo la Sede Nazionale è deputata alla richiesta di contributi da parte dei vari Ministeri. Sanzioni anche di natura economica, fino alla chiusura della sezione stessa, potranno essere comminate alle Sezioni inadempienti. A partire dal 1°gennaio dell’anno successivo all’approvazione del presente statuto, ciascuna sezione locale dovrà, in base alle possibilità economiche di ciascuna sezione, versare una quota annuale stabilita di volta in volta dal Comitato Direttivo Nazionale sulla base delle necessità manifestate sul bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.
Art. 20: Regolamento interno
Entro sei mesi dall’approvazione dello statuto l’Associazione redigerà un regolamento interno per regolare in modo inequivocabile e trasparente tutti i rapporti fra la Sede Nazionale e le Sezioni Locali.
Articolo 21: Obbligazioni delle sezioni locali
Delle obbligazioni assunte, delle perdite e dei danni a terzi che si venissero a determinare nella gestione delle singole Sezioni locali, rispondono personalmente i soggetti che hanno agito in nome e per conto delle Sezioni locali.”
Art. 22: Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e le modalità di azione. Il residuo patrimoniale risultante dalla liquidazione di cui al comma precedente, dovrà essere devoluto ad altro ente associativo avente analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23: Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l’Associazione e gli aderenti, sarà demandata al Comitato Direttivo la sua pacifica composizione. Qualora le parti non accettassero il lodo del Comitato Direttivo la controversia sarà deferita alle decisioni di un Collegio composto di tre arbitri designati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, sarà scelto di comune accordo.
In caso di mancata nomina del terzo arbitro, la designazione sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri opereranno quali amichevoli compositori senza formalità procedurali e comporranno la controversia secondo equità e nello spirito di questo statuto.
Art. 24: Interpretazione integrativa dello statuto
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si applicano in quanto compatibili le norme del codice civile.
Giuseppe Basile
Antonio MANZI Notaio
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